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Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - atto di appello - contenuto - motivi dell'impugnazione – Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14074 del 08/07/2016

Divieto di domande nuove ex art. 345 c.p.c. - Applicabilità - Impugnazioni dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale o alla Corte d'appello - Estensione.

L'art. 19 bis del d.P.R. n. 636 del 1972, aggiunto dall'art. 11 del d.P.R. n. 739 del 1981, consente al contribuente di integrare, soltanto nel giudizio di primo grado, i motivi proposti con il ricorso a contestazione della pretesa tributaria, fino alla data di comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione (ed anche ulteriormente ove ricorrano determinate incertezze), sicché è inammissibile la successiva deduzione, innanzi alla commissione tributaria di secondo grado o a quella centrale (e, quindi, anche davanti alla Corte d'appello), di motivi non proposti nel giudizio di primo grado ed è ugualmente inammissibile la prospettazione di nuove ragioni che implichino la valutazione di fatti e situazioni in tale sede non dedotti.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14074 del 08/07/2016