Skip to main content

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13980 del 08/07/2016

Erroneo versamento dell'imposta per carenza del requisito della territorialità - Richiesta di rimborso - Termine biennale previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Decorrenza - Dal momento del versamento dell'imposta - Configurabilità - Fondamento.

In tema di rimborso d'IVA, nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente versato l'imposta non dovuta per carenza del presupposto della territorialità, il termine entro il quale va avanzata la richiesta di rimborso è quello biennale, previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, e decorre dal momento in cui è stato effettuato il versamento in quanto l'errore in cui il contribuente è incorso legittima l'immediato esercizio del diritto al rimborso, non ostandovi preclusione alcuna.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13980 del 08/07/2016