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Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 21826 del 28/10/2016

Contestazioni dell'illecito - Termini per la notifica - Art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Proroga dei termini prevista dall'art. 10 della l. n. 289 del 2002 - Applicabilità - Ragioni.

In tema di sanzioni per violazione di norme tributarie, l'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1996, come modificato, con effetto dal 1° aprile 1998, dal d.lgs. n. 203 del 1998 e successivamente dal d.lgs. n. 99 del 2000, stabilisce che la contestazione debba essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione "o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi". Tale ultimo inciso, per il suo riferimento operato in termini generali, rende applicabili anche eventuali disposizioni di proroga dei termini medesimi, fra le quali quella di cui all'art. 10 della l. n. 289 del 2002, che prevede per i contribuenti che non si avvalgono delle norme di definizione agevolata, dettate dagli artt. 7 e 9 della medesima legge, la proroga di due anni dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento, sia per le imposte sui redditi, che per l'imposta sul valore aggiunto.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 21826 del 28/10/2016