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Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - pena pecuniaria - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8131 del 22/04/2016

Impugnazione di avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni - Emissione nel corso del giudizio di cartelle di riscossione frazionata - Tempestivo pagamento alle scadenze - Possibilità di irrogare l'ulteriore sanzione ex art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 - Esclusione - Fondamento.

La sanzione amministrativa pari al trenta percento dell'importo non versato prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 presuppone la mancata esecuzione, alle prescritte scadenze, dei versamenti di imposta dovuti, sicché non si applica ove il contribuente, dopo aver impugnato l'avviso di accertamento del tributo omesso e di irrogazione delle conseguenti sanzioni, abbia, nel corso del giudizio ed in ragione dell'esito delle sentenze di merito, tempestivamente corrisposto gli importi richiesti con le cartelle di pagamento emesse in sede di riscossione frazionata, salvo conguaglio all'esito del giudizio medesimo.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 8131 del 22/04/2016