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Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - avviso di accertamento - contenuto – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9736 del 12/05/2016

Sottoscrizione dell'atto - Titolare dell'ufficio o impiegato della carriera direttiva da lui delegato - Necessità - Contestazione del contribuente - Onere della prova a carico dell'Amministrazione.

In tema d'imposte sui redditi, l'avviso di accertamento, a norma dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, incombendo sull'Amministrazione finanziaria dimostrare, in tale ultima evenienza e in caso di contestazione, l'esistenza della delega e l'appartenenza dell'impiegato delegato alla carriera direttiva.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9736 del 12/05/2016