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tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10787 del 25/05/2016

Tariffa di igiene ambientale - Applicabilità ai soli rifiuti urbani - Riduzione in caso di rifiuti assimilati smaltiti in proprio - Onere probatorio a carico del contribuente - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

La tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) rappresenta una mera variante della TARSU, sicché è applicabile ai soli rifiuti urbani e grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione, desumibile dal regime delineato dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, in caso di produzione di rifiuti assimilati e smaltiti in proprio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha escluso la parte variabile della T.I.A., avendo accertato che i rifiuti consistenti in materiali di ferro o, comunque, ferrosi non possono essere assimilati a quelli urbani).

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10787 del 25/05/2016