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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - cessione di beni - esclusioni - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11344 del 31/05/2016

Convenzione stupulata ai sensi della l.r. Lombardia n. 9 del 1999 - Cessione di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria - Operazione imponibile - Esclusione - Fondamento.

In tema di IVA, la cessione gratuita di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, conclusa in attuazione di una convenzione stipulata ai sensi della l.r. Lombardia n. 9 del 1999, costituisce modalità alternativa all'assolvimento dell'obbligo di pagamento degli oneri conseguenti al rilascio di concessioni edilizie relative a fondi rimasti in proprietà del cedente, e non è, pertanto, un'operazione imponibile.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11344 del 31/05/2016