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Riscossione delle imposte - con ingiunzione fiscale - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 11/04/2016

Procedimento d'ingiunzione previsto dal r.d. n. 639 del 1910 - Entrate di diritto privato della P.A. - Applicabilità - Condizioni - Sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile - Necessità - Fattispecie.

Lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto utilizzabile quel procedimento per consentire all'Amministrazione di conseguire la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza, poi annullata dalla Corte di cassazione, dopo che il processo si era estinto per la mancata riassunzione del giudizio di rinvio).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7076 del 11/04/2016