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Tributi (in generale) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Sentenza n. 28352 del 18/12/2013

Art. 292 cod. proc. civ. - Applicabilità al processo tributario - Fondamento - Ultrattività del domicilio eletto nel giudizio di primo grado ex art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Incidenza - Esclusione - Notifica della sentenza al contumace dopo la scadenza del termine lungo - Idoneità a far decorrere il termine breve - Condizioni.

L'art. 292 cod. proc. civ., secondo il quale, in caso di contumacia, le sentenze sono notificate alla parte personalmente, si applica anche al rito tributario in forza del generale rinvio operato dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 alle norme processuali civili in quanto compatibili, attesa l'assenza nel processo tributario, da un lato, di alcuna disciplina della notifica delle sentenze alla parte contumace e, dall'altro, di principi tali da escludere l'applicazione dell'istituto della contumacia, la cui funzione, nell'ordinamento processuale, è quella di ridurre il pregiudizio che possa derivare ad una parte in ragione della mancata partecipazione attiva al processo; né osta a tale soluzione il disposto di cui all'art. 17, comma 2, del d.lgs. 546 cit., che si limita a sancire l'efficacia ultrattiva dell'elezione di domicilio avvenuta nel primo grado di giudizio, per cui, in caso di contumacia limitata al giudizio di secondo grado, la sentenza d'appello può, nel rito tributario, essere utilmente notificata anche presso il domicilio eletto. Ne deriva che la valida notificazione della sentenza al contumace, pur intervenuta dopo la scadenza del termine lungo dalla pubblicazione, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione ove sussista la nullità degli atti di cui all'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., e la conseguente mancata conoscenza del processo medesimo.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Sentenza n. 28352 del 18/12/2013