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Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11269 del 31/05/2016

Termine per il deposito del ricorso - Computo - Criteri - Art. 155, comma 5, c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze.

Nelle controversie tributarie, il termine per proporre ricorso, che è "a decorrenza successiva" e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all'art. 155, comma 5, c.p.c., sicché, ove il "dies ad quem" cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l'apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l'ultimo giorno.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11269 del 31/05/2016