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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6111 del 12/03/2013

Condanna per prestazioni soggette a tale imposta - Titolo esecutivo privo di espressa menzione circa la sua debenza - Diritto del creditore di agire "in executivis" anche per tale importo - Sussistenza - Condizioni.

Ove non sia diversamente statuito nel titolo e salvo il caso in cui ne sia in concreto dedotta la rivalsa o contestata l'esigibilità, compete al creditore, che agisce in via esecutiva, l'I.V.A. sulla sorte capitale oggetto di una condanna per prestazioni soggette a tale imposta, anche nel caso in cui sia carente, sul punto, un'espressa menzione nel titolo.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6111 del 12/03/2013