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Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - avviso di accertamento - motivazione – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15327 del 04/07/2014

Motivazione "per relationem" ex art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 - Allegazione di tutti gli atti richiamati - Necessità - Limiti.

In tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 15327 del 04/07/2014