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Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - ritenute alla fonte - redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19034 del 10/09/2014

Obbligazione del sostituto e del sostituito con il Fisco - Natura - Obbligazione solidale passiva - Affermazione - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie in tema di condono effettuato dal sostituto d'imposta.

Il rapporto che si costituisce tra il sostituto d'imposta e il sostituito è quello dell'obbligazione solidale passiva con il fisco, con conseguente applicabilità della relativa disciplina, ivi compreso l'art. 1306 cod. civ., riguardante l'estensione del giudicato, che non è preclusa né dalla diversità della fonte normativa delle obbligazioni facente capo al sostituto o al sostituito, né dal carattere meramente strumentale di quella del sostituto rispetto all'altra, operando nella specie la presunzione, stabilita dall'art. 1294 cod. civ., secondo la quale i condebitori sono ritenuti obbligati in solido, in ragione dell'unicità della prestazione, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale aveva negato che la definizione agevolata operata dal sostituto d'imposta, con riferimento al mancato versamento della ritenuta d'acconto per compensi da lavoro dipendente, spiegasse i propri effetti anche nei confronti del dipendente sostituito).

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19034 del 10/09/2014