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tributi (in generale) - accertamento tributario - avviso di accertamento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7498 del 12/04/2005

Mancata o insufficiente indicazione del soggetto emittente - Nullità - Tempestiva proposizione del ricorso nei confronti di tale soggetto - Sanatoria - Principio codificato, per il processo civile, nell'art. 156 cod. proc. civ. - Applicabilità agli atti di imposizione fiscale da notificare al contribuente. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7498 del 12/04/2005

La sanatoria degli atti per raggiungimento dello scopo costituisce espressione di un principio di ordine generale applicabile sia agli atti processuali, per i quali è stato codificato, sia, in mancanza di impedimenti di carattere normativo o logico sistematico, a quegli atti di natura sostanziale che, come gli atti di imposizione fiscale, per avere efficacia e consentire all'interessato l'impugnazione in sede giudiziaria, devono essere notificati. Quanto agli atti impositivi, in particolare, il principio trova applicazione sia che la nullità attenga alla notificazione dell'atto, sia che essa discenda dalla mancata o insufficiente indicazione del soggetto che lo ha emesso. Ne consegue che le nullità che traggano origine dalla mancata o inesatta indicazione del soggetto che ha emanato l'atto impositivo, che siano tali da indurre in errore circa la sua provenienza, sono sanate, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., dalla proposizione del ricorso nei confronti del soggetto che lo ha formato, legittimato a contraddire (fattispecie relativa ad avviso di accertamento della TOSAP).

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7498 del 12/04/2005