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tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - ici – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11449 del 30/05/2005

Fabbricati classificabili nel gruppo D non iscritti in catasto - Base imponibile - Determinazione - Criteri - Successione di leggi - Art. 74 legge n. 342 del 2000 - Abrogazione per incompatibilità del terzo comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992 - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11449 del 30/05/2005

In tema di ICI, il terzo comma dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 - il quale prevede che "per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita e i relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita" - non distingue tra fabbricati non iscritti e fabbricati iscritti in catasto, sicché deve ritenersi che tale norma ha implicitamente abrogato per incompatibilità il terzo comma dell'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella parte in cui prevede che il criterio della determinazione del valore sulla base della rendita catastale trovi applicazione, per i fabbricati classificabili nel gruppo D non iscritti in catasto - e per gli atti adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi alla data di entrata in vigore della legge - a decorrere dall'anno successivo a quello di attribuzione della rendita stessa.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11449 del 30/05/2005