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Tributi (in generale) - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19684 del 01/10/2015

Benefici fiscali per l'acquisto della prima casa - Fruizione - Condizioni - Residenza - Decorrenza - Formale richiesta di trasferimento - Presentazione di una seconda istanza - Ininfluenza. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19684 del 01/10/2015

In tema di benefici fiscali cosiddetti "prima casa", l'agevolazione spetta a coloro che abbiano fatto richiesta di trasferimento della residenza nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato nel termine di diciotto mesi dall'acquisto, in base al principio dell'unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell'iscrizione anagrafica, di cui all'art. 18, comma 2, del d.P.R. n. 223 del 1989 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), ai sensi del quale la decorrenza é quella della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza, sicché, anche nell'ipotesi in cui il contribuente, in assenza di risposta da parte dell'Amministrazione, presenti una seconda istanza, gli effetti retroattivi derivanti dalla positiva conclusione del procedimento devono risalire alla domanda originaria.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19684 del 01/10/2015