Skip to main content

Tributi (in generale) - accertamento tributario - tipi e sistemi di accertamento - accertamento catastale (catasto) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 20026 del 07/10/2015

Determinazione della categoria catastale - Art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006 - Requisiti - Soggetto pubblico utilizzatore - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie relativa ad immobili adibiti ad uffici e sede istituzionale di una Autorità portuale. Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 20026 del 07/10/2015

In tema di classamento, ai sensi dell'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. n. 652 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell'ente titolare. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva desunto l'insussistenza dell'autonomia funzionale per il solo fatto che il complesso immobiliare fosse adibito a sede istituzionale dell'Autorità portuale).

Corte di Cassazione, Sez. 4, Sentenza n. 20026 del 07/10/2015