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Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - dichiarazione annuale - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20208 del 08/10/2015

Beneficio fiscale - Dichiarazione richiesta per la concessione - Natura negoziale - Errore - Rilevanza - Condizioni - Prova dell'essenzialità e riconoscibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20208 del 08/10/2015

In tema di dichiarazione dei redditi, le manifestazioni di volontà ivi contenute, a cui il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale, hanno il valore di atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente non ne dimostri, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 e ss. c.c., l'essenzialità ed obiettiva riconoscibilità da parte dell'Amministrazione finanziaria. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto emendabile in corso di giudizio l'omessa tempestiva indicazione, nel quadro RU della dichiarazione di competenza, di un credito d'imposta ex art. 11 della legge n. 449 del 1997, benchè il contribuente non avesse fornito alcuna prova della essenzialità ed obbiettiva riconoscibilità dell'errore commesso).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20208 del 08/10/2015