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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - variazione dell'imponibile o dell'imposta – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11396 del 03/06/2015

Variazione dell'imponibile o dell'imposta - Presupposti - Registrazione ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Necessità - Prova - Onere del contribuente - Modalità. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11396 del 03/06/2015

In tema di IVA, per accedere al regime della variazione in diminuzione è necessario effettuare la registrazione della variazione e della relativa causa, ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed è onere del contribuente dimostrare la corrispondenza delle operazioni mediante l'indicazione di quei dati che risultino idonei a collegarle, attraverso la dimostrazione dell'identità tra l'oggetto della fattura e delle registrazioni originarie e l'oggetto della registrazione della variazione, sì da palesare inequivocabilmente la corrispondenza tra i due atti contabili.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11396 del 03/06/2015