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Tributi erariali indiretti - tributi anteriori alla riforma del 1972 - imposte di fabbricazione - gas ed energia elettrica (imposta di consumo sul) – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11977 del 09/06/2015

Rimborso dell'accisa indebitamente pagata - Domanda - Termine di decadenza biennale ex art. 14 del d.lgs n. 504 del 1995 - Applicazione ai rapporti instaurati precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs - Sussistenza - Limiti - Modalità del computo del termine. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11977 del 09/06/2015

In tema di imposte sul consumo dell'energia elettrica, l'art. 14, comma 2, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U. delle imposte sulla produzione e sui consumi), sancisce la regola generale secondo cui il rimborso dell'accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, con norma innovativa rispetto all'abrogato d.m. 8 luglio 1924, ma priva di qualsivoglia disposizione di tipo transitorio relativa a fattispecie in cui il diritto al rimborso sia sorto in epoca anteriore alla sua entrata in vigore. In tal caso, il diritto al rimborso, che non si sia già prescritto per decorrenza del termine ordinario decennale, deve intendersi prescritto se la parte interessata non abbia proposto la domanda entro due anni dall'entrata in vigore della norma di cui all'art. 14 del d.lgs n. 504 del 1995 e cioè entro il 14 dicembre 1995.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11977 del 09/06/2015