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Tributi (in generale) - esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 12003 del 10/06/2015

Contributi corrisposti dallo Stato a titolo di fiscalizzazione degli oneri sociali - Esenzione ILOR ed IRPEG - Riferibilità all'attività d'impresa - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 12003 del 10/06/2015

In tema di agevolazioni tributarie, i contributi corrisposti dallo Stato a titolo di fiscalizzazione degli oneri sociali sono direttamente riferibili all'attività dell'impresa, in quanto rivolti ad abbattere i costi sopportati dall'imprenditore per fini previdenziali del personale dipendente, e quindi, essendo finalizzati alla riduzione del costo del lavoro e, in definitiva, della produzione, sono esenti dall'ILOR e dall'IRPEG, ai sensi degli artt. 101 e 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 12003 del 10/06/2015