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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - cessione di beni - esenzioni – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13035 del 24/06/2015

Cessioni extracomunitaria di beni dall'Italia verso la Repubblica di San Marino - Esenzione ex art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Adempimenti - Apposizione del timbro a secco sulle fatture restituite dall'acquirente - Necessità. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13035 del 24/06/2015

In tema di cessione extracomunitaria dall'Italia verso la Repubblica di San Marino (nella specie, esportazione di autovetture), la violazione degli adempimenti di registrazione delle fatture di vendita, mediante "presa nota a margine" nel registro IVA, e l'omessa comunicazione delle operazioni mediante il modello "Intra1" non ostano alla non imponibilità dell'operazione prevista dall'art. 71 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che, alla luce della disciplina comunitaria, non può essere condizionata ad adempimenti di natura esclusivamente formale, laddove, al contrario, si rende necessario, per la certezza ed incontrovertibilità delle operazioni extracomunitarie, che le fatture restituite dall'acquirente sammarinese abbiano l'apposizione del "timbro a secco" circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura:"Repubblica di San Marino - Ufficio Tributario".

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13035 del 24/06/2015