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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - cessione di beni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10606 del 22/05/2015

Pagamento di un acconto - Esigibilità dell'imposta - Condizioni - Omessa prova della destinazione all'esportazione - Specifica individuazione del bene. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10606 del 22/05/2015

L'IVA concernente la cessione di un bene, di cui non sia provata la destinazione all'esportazione, è esigibile, anche prima della consegna, qualora sia versato un acconto sul prezzo, purché siano già noti alle parti tutti gli elementi qualificanti del fatto generatore d'imposta ed in particolare sia già specificamente individuato il bene oggetto della cessione.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10606 del 22/05/2015