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Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10778 del 25/05/2015

Atto di contestazione e di irrogazione della sanzione - Definizione agevolata ex art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Effetti - Acquiescenza in ordine alla fondatezza della pretesa relativa al tributo - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10778 del 25/05/2015

In materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni, disciplinato dall'art. 16 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le sanzioni si riferiscono, con la conseguenza che la scelta del trasgressore di addivenire alla definizione agevolata, prevista dal comma terzo della norma, non comporta alcun effetto di acquiescenza o di riconoscimento della fondatezza della pretesa relativa al tributo, la cui possibilità di contestazione resta, quindi, impregiudicata.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10778 del 25/05/2015