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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - fatturazione delle operazioni - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10939 del 27/05/2015

Fattura - Principio di cartolarità - Obbligo dell'emittente di pagare l'imposta - Limiti - Tempestiva attivazione della procedura di variazione o, in mancanza, definitiva eliminazione del rischio di utilizzo della fattura da parte del destinatario. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10939 del 27/05/2015

In tema d'IVA, l'emittente della fattura, in base al principio di cartolarità, è tenuto a versare l'imposta ivi liquidata a meno che non l'abbia tempestivamente corretta o annullata ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sì da consentire l'applicazione dell'esatta imposta dovuta ed il corretto esercizio del diritto di detrazione da parte del destinatario, fermo restando che l'inottemperanza agli adempimenti richiesti dalla norma non consente all'Amministrazione finanziaria di pretendere il pagamento dell'imposta, né osta al riconoscimento del rimborso dell'IVA indebita versata in eccedenza ove il giudice di merito abbia accertato che, con il ritiro della fattura, sia stato definitivamente eliminato il rischio che il destinatario abbia utilizzato o possa utilizzare tale documento ai fini della detrazione.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10939 del 27/05/2015