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Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - enti non commerciali - reddito imponibile – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9718 del 13/05/2015

Unità Socio Sanitaria - Reddito fondiario degli immobili strumentali - Trasformazione in reddito di impresa ex art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9718 del 13/05/2015

In tema di Irpeg, l'art. 88, comma 2, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dispone che l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine non costituisce esercizio di attività commerciale sicché il reddito fondiario degli immobili strumentali a tali attività (nella specie, fabbricati utilizzati da Unità Socio Sanitarie) non subisce la trasformazione in reddito d'impresa, ex art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, e il reddito complessivo va determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come espressamente dispone l'art. 108 del d.P.R. cit., mancando il presupposto per l'assorbimento del reddito fondiario nel reddito d'impresa.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9718 del 13/05/2015