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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - soggetti passivi - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9944 del 15/05/2015

Equiparazione delle prestazioni di servizi imponibili alle prestazioni a titolo gratuito, ex art. 3, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9944 del 15/05/2015

In materia di IVA, l'equiparazione delle prestazioni a titolo gratuito, non inerenti alle attività d'impresa, a quelle dei servizi imponibili, disposta dall'art. 3, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, risponde alla finalità di garantire la parità di trattamento tra il soggetto passivo, che prelevi un bene o che fornisca servizi per proprie esigenze private (o per quelle del proprio personale), ed il consumatore finale che si procuri un bene o un servizio dello stesso tipo, sicché l'imprenditore che abbia potuto detrarre l'IVA sull'acquisto di un bene destinato alla propria impresa, qualora lo prelevi per le proprie esigenze private (o per quelle del proprio personale) è equiparato al consumatore finale e, dunque, è soggetto al pagamento dell'imposta.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 9944 del 15/05/2015