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Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9019 del 06/05/2015

Conciliazione giudiziale ex art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Carattere novativo - Sostituzione dell'obbligazione originaria con quella concordata - Condizioni - Conciliazione giudiziale rateale - Versamento della prima rata concordata e garanzia sull'importo delle rate successive - Necessità - Mancanza - Estinzione del processo - Preclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9019 del 06/05/2015

In tema di contenzioso tributario, la conciliazione giudiziale prevista dall'art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettive e comporta l'estinzione della pretesa fiscale originaria, unilaterale e contestata, e la sua sostituzione con una certa e concordata, purché la fattispecie conciliativa si sia perfezionata secondo le modalità previste dall'art. 48 cit. Ne consegue che, in caso di conciliazione giudiziale rateale, che si perfeziona solo con il versamento, nel termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'importo della prima rata concordata, e con la prestazione della garanzia prevista sull'importo delle rate successive, il mancato adempimento degli obblighi indicati impedisce l'estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9019 del 06/05/2015