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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 17169 del 26/08/2015

Acquisto di beni e servizi destinati all'esercizio di attività - Imposta assolta in rivalsa liquidata nella fattura emessa dal cedente - Diritto alla detrazione ed al rimborso - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 17169 del 26/08/2015

In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, l'operatore economico che abbia acquistato beni e servizi destinati, in via esclusiva, alla realizzazione di operazioni "esenti o non imponibili" (nella specie, spese di ospedalizzazione e cure mediche), assume, ai fini fiscali, la posizione del consumatore finale, non insorgendo a suo favore nè il diritto alla detrazione nè quello, alternativo, al rimborso dell'IVA a monte, liquidata nella fattura passiva e versata in rivalsa al cedente/prestatore.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 17169 del 26/08/2015