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Tributi (in generale) - accertamento tributario - avviso di accertamento - notifica – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 18934 del 24/09/2015

Notifica presso il domicilio fiscale - Possibilità per l'Amministrazione di procedere alla notifica ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Utilizzo di altra procedura di notifica più garantista per il contribuente ex art. 139 c.p.c. - Ammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 18934 del 24/09/2015

In tema di accertamenti tributari, la disciplina delle notificazioni, che ne consente l'esecuzione nel domicilio fiscale del contribuente per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett. e) dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, in caso di mancata comunicazione da parte di quest'ultimo di eventuali variazioni, è posta a garanzia dell'Amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l'onere di ricercare il contribuente, che non abbia assolto l'onere informativo a suo carico, fuori dal suo domicilio fiscale, sicché la sua inosservanza non può comportare l'illegittimità della notifica effettuata con una procedura più garantista, come quella di cui all'art. 139 c.p.c. presso la residenza del destinatario mediante consegna al coniuge convivente.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 18934 del 24/09/2015