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Tributi (in generale) - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 18361 del 18/09/2015

Ritenuta operata dal comune ex art. 11, comma 7, legge n. 413 del 1991 - Controversia sulla legittimità della ritenuta - Litisconsorzio necessario con il comune - Insussistenza - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 18361 del 18/09/2015

In tema di contenzioso tributario, nel giudizio instaurato dai contribuenti ed avente ad oggetto la legittimità della quota di ritenuta fiscale trattenuta dal comune sull'indennità di esproprio (o sulla somma corrisposta per la cessione bonaria dei terreni), l'ente locale è soltanto sostituto d'imposta e, quindi, obbligato in solido in un rapporto impositivo di cui è parte, come ente impositore, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, sicché, non essendo un litisconsorte necessario, non vi è l'obbligo di disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti neppure in secondo grado, ove ormai sia decorso il termine per l'impugnazione, atteso che l'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi del quale l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 18361 del 18/09/2015