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imposta sul valore aggiunto‭ (‬i.v.a.‭) ‬-‭ ‬territorialità dell'imposta‭ ‬-‭ ‬cessioni di beni‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬21183‭ ‬del‭ ‬08/10/2014‭

Cessioni intracomunitarie‭ ‬-‭ ‬Adempimenti ex art.‭ ‬50‭ ‬del d.l.‭ ‬n.‭ ‬331‭ ‬del‭ ‬1993‭ ‬-‭ ‬Indicazione negli elenchi riepilogativi di una partita IVA dell'acquirente comunitario cessata‭ ‬-‭ ‬Conseguenze‭ ‬-‭ ‬Diniego del regime di non imposizione dell'operazione‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬21183‭ ‬del‭ ‬08/10/2014‭


In tema di IVA,‭ ‬le cessioni intracomunitarie sono effettuate,‭ ‬ex art.‭ ‬50,‭ ‬commi‭ ‬1‭ ‬e‭ ‬2,‭ ‬del d.l.‭ ‬30‭ ‬agosto‭ ‬1993,‭ ‬n.‭ ‬331,‭ ‬convertito,‭ ‬con modificazioni,‭ ‬dalla legge‭ ‬29‭ ‬ottobre‭ ‬1993,‭ ‬n.‭ ‬427,‭ ‬in regime di non imponibilità‭ ‬-‭ ‬così consentendo il pagamento dell'imposta nel solo Stato dell'Unione Europea nell'ambito del quale il bene‭ ‬è destinato al consumo‭ ‬-‭ ‬anche nel caso in cui negli elenchi riepilogativi che gli operatori intracomunitari sono tenuti a compilare ai sensi dell'art.‭ ‬50,‭ ‬comma‭ ‬6,‭ ‬del citato d.l.‭ ‬venga riportata una partita IVA del corrispondente comunitario cessata,‭ ‬atteso che una siffatta indicazione,‭ ‬così come l'ipotesi della sua omissione,‭ ‬non‭ ‬è sanzionata dalla legge e‭ ‬che,‭ ‬diversamente opinando,‭ ‬l'operazione verrebbe sottoposta ad una doppia imposizione‭ (‬nel paese di origine dei beni ed in quello di destinazione degli stessi‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬21183‭ ‬del‭ ‬08/10/2014‭