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tributi‭ (‬in generale‭) ‬-‭ ‬esenzioni ed agevolazioni‭ (‬benefici‭)‬:‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12008‭ ‬del‭ ‬28/05/2014‭

Agevolazioni per la piccola proprietà contadina‭ ‬-‭ ‬Certificato attestante la sussistenza dei necessari requisiti‭ ‬-‭ ‬Disapplicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria‭ ‬-‭ ‬Possibilità‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Fattispecie.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12008‭ ‬del‭ ‬28/05/2014‭


In tema di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina,‭ ‬il certificato del competente Ispettorato provinciale agrario che attesti la sussistenza dei necessari requisiti previsti dai numeri‭ ‬1,‭ ‬2‭ ‬e‭ ‬3‭ ‬dell'art.‭ ‬2‭ ‬della legge‭ ‬6‭ ‬agosto‭ ‬1954,‭ ‬n.‭ ‬604,‭ ‬non può essere disapplicato dall'Amministrazione finanziaria,‭ ‬nell'esercizio dei propri poteri impositivi,‭ ‬non potendo essa discostarsi da tale accertamento,‭ ‬né sostituirsi all'Ispettorato per la verifica dei presupposti per il godimento del beneficio.‭ (‬Nella specie,‭ ‬la S.C.‭ ‬ha confermato la sentenza impugnata,‭ ‬dichiarativa dell'illegittimità di un avviso di liquidazione recante l'applicazione dell'imposta nella misura ordinaria benché,‭ ‬al momento dell'emissione dello stesso,‭ ‬la sopravvenuta revoca del menzionato certificato fosse da ritenersi priva di effetti per esserne stata sospesa l'efficacia da un provvedimento cautelare del giudice amministrativo‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12008‭ ‬del‭ ‬28/05/2014‭