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contenzioso tributario‭ (‬disciplina posteriore alla riforma tributaria del‭ ‬1972‭) ‬-‭ ‬procedimento‭ ‬– Art.‭ ‬6,‭ ‬comma‭ ‬4,‭ ‬della legge n.‭ ‬212‭ ‬del‭ ‬2000‭ (‬c.d.‭ ‬Statuto del contribuente‭) ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭

Dovere dell'amministrazione di esibire un documento in suo‭ ‬possesso‭ ‬-‭ ‬Applicabilità al processo tributario‭ ‬-‭ ‬Condizioni.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬958‭ ‬del‭ ‬21/01/2015


In tema di contenzioso tributario,‭ ‬l'art.‭ ‬6,‭ ‬comma‭ ‬4,‭ ‬della legge‭ ‬27‭ ‬luglio‭ ‬2000,‭ ‬n.‭ ‬212,‭ ‬secondo cui non possono essere chiesti al contribuente documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente,‭ ‬dovendo tali documenti ed informazioni essere acquisiti ai sensi dell'art.‭ ‬18,‭ ‬commi‭ ‬2‭ ‬e‭ ‬3,‭ ‬della legge‭ ‬7‭ ‬agosto‭ ‬1990‭ ‬n.‭ ‬241,‭ ‬costituisce espressione di un principio generale applicabile anche al processo tributario,‭ ‬e presuppone che la documentazione sia già sicuramente in possesso dell'amministrazione finanziaria o che,‭ ‬comunque,‭ ‬il contribuente ne dichiari‭ ‬e provi l'avvenuta trasmissione all'amministrazione stessa.Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬958‭ ‬del‭ ‬21/01/2015