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contenzioso tributario‭ (‬disciplina posteriore alla riforma tributaria del‭ ‬1972‭) ‬-‭ ‬procedimento‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬441‭ ‬del‭ ‬14/01/2015‭

Notificazione della sentenza di appello‭ ‬-‭ ‬Presso la sede centrale ovvero presso la sede dell'ufficio‭ ‬periferico‭ ‬-‭ ‬Sedi concorrenti ed alternative‭ ‬-‭ ‬Condizioni‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬441‭ ‬del‭ ‬14/01/2015


In tema di contenzioso tributario,‭ ‬la sentenza d'appello emessa in un giudizio,‭ ‬nel quale l'Agenzia delle entrate abbia partecipato senza il patrocinio dall'avvocatura dello Stato,‭ ‬può essere notificata,‭ ‬ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione,‭ ‬sia presso la sede centrale dell'agenzia delle entrate sia presso la sede del suo ufficio periferico,‭ ‬che va considerato come organo del primo,‭ ‬con pari capacità di stare in giudizio ai sensi degli artt.‭ ‬10‭ ‬e‭ ‬11‭ ‬del d.lgs.‭ ‬31‭ ‬dicembre‭ ‬1992,‭ ‬n.‭ ‬546,‭ ‬secondo un modello assimilabile alla preposizione institoria di cui agli artt.‭ ‬2203‭ ‬e‭ ‬2204‭ ‬cod.‭ ‬Civ.‭ ‬Né tale soluzione comporta un aggravio nell'esercizio del diritto di difesa nella fase di legittimità,‭ ‬poiché l'Ufficio centrale e quelli periferici,‭ ‬che emettono l'atto impugnato e curano il contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie,‭ ‬debbono comunque cooperare nell'attività di predisposizione della difesa tecnica dell'agenzia nel giudizio di cassazione.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬441‭ ‬del‭ ‬14/01/2015‭