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accertamento delle imposte sui redditi‭ (‬tributi posteriori alla riforma del‭ ‬1972‭) ‬-‭ ‬accertamenti e controlli‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬428‭ ‬del‭ ‬14/01/2015‭

Società‭ ‬-‭ ‬Movimenti bancari‭ ‬-‭ ‬Prova presuntiva basata sullo stretto rapporto familiare e composizione del gruppo sociale‭ ‬-‭ ‬Riferibilità all'attività economica della società contribuente‭ ‬-‭ ‬Necessità‭ ‬-‭ ‬Fattispecie.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬428‭ ‬del‭ ‬14/01/2015‭


In tema di imposte sui redditi,‭ ‬lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale‭ ‬è sufficiente a giustificare,‭ ‬salva la prova contraria,‭ ‬la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all'attività economica della società sottoposta a verifica,‭ ‬sicché in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti,‭ ‬idonee a giustificare i versamenti‭ ‬e i prelievi riscontrati,‭ ‬ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società,‭ ‬deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale,‭ ‬con spostamento dell'onere della prova contraria sul contribuente.‭ (‬Nella specie,‭ ‬la S.C.‭ ‬ha enunciato il principio con riferimento a conti bancari intestati ad amministratori,‭ ‬legati da evidenti rapporti di parentela,‭ ‬e nessuno degli intestatari svolgeva attività economica idonea a giustificare simili importi reddiduali‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬428‭ ‬del‭ ‬14/01/2015‭