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‭ ‬imposta sul valore aggiunto‭ (‬i.v.a.‭) ‬-‭ ‬determinazione dell‭'‬imposta‭ ‬-‭ ‬detrazioni‭ ‬-‭ ‬iva‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬24695‭ ‬del‭ ‬20/11/2014‭

Relativa a beni e servizi acquistati per la realizzazione di un progetto finanziato a fondo perduto‭ ‬-‭ ‬Diritto alla detrazione‭ ‬-‭ ‬Insussistenza.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬24695‭ ‬del‭ ‬20/11/2014‭


In tema di IVA,‭ ‬ai sensi dell'art.‭ ‬19‭ ‬del d.P.R.‭ ‬26‭ ‬ottobre‭ ‬1972,‭ ‬n.‭ ‬633‭ ‬ed in conformità all'art.‭ ‬17‭ ‬della VI direttiva n.‭ ‬77/388/CEE del Consiglio,‭ ‬del‭ ‬17‭ ‬maggio‭ ‬1977‭ (‬come costantemente interpretata dalla giurisprudenza della Corte Europea‭)‬,‭ ‬immediatamente applicabile nell'ordinamento interno già prima dell'entrata in vigore del d.lgs.‭ ‬2‭ ‬settembre‭ ‬1997,‭ ‬n.‭ ‬313,‭ ‬non‭ ‬è ammessa‭ ‬la detrazione dell'imposta pagata per beni e servizi acquistati con denaro proveniente da un finanziamento pubblico a fondo perduto esente da imposta,‭ ‬atteso che,‭ ‬in base alla normativa citata,‭ ‬ai fini della detrazione non‭ ‬è sufficiente che le operazioni attengano all'oggetto dell'impresa,‭ ‬ma‭ ‬è necessario che esse,‭ ‬a loro volta,‭ ‬siano assoggettabili all'iva.‭ ‬Ne consegue che al contribuente non spetta la detrazione dell'iva assolta se non prova che il fornitore non ha potuto detrarre l'iva sull'acquisto dei‭ ‬medesimi beni,‭ ‬per essere a sua volta gestore di attività esente.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬24695‭ ‬del‭ ‬20/11/2014‭