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accertamento tributario‭ ‬-‭ ‬avviso di accertamento‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬25524‭ ‬del‭ ‬02/12/2014‭

Avviso di accertamento definitivo‭ ‬-‭ ‬Richiesta di ritiro in via di autotutela‭ ‬-‭ ‬Possibilità‭ ‬-‭ ‬Condizioni‭ ‬-‭ ‬Impugnazione del rifiuto‭ ‬-‭ ‬Limiti‭ ‬-‭ ‬Fattispecie.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬25524‭ ‬del‭ ‬02/12/2014‭


Il contribuente che richiede all'amministrazione finanziaria di ritirare,‭ ‬in via di autotutela,‭ ‬un avviso di accertamento divenuto definitivo,‭ ‬non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell'atto medesimo,‭ ‬la cui deduzione‭ ‬è definitivamente preclusa,‭ ‬ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'amministrazione alla rimozione dell'atto.‭ ‬Ne consegue che contro il diniego dell'amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per allegare eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.‭ (‬Nell'enunciare il principio,‭ ‬la S.C.‭ ‬ha rigettato il ricorso,‭ ‬escludendo un obbligo di adozione del provvedimento in‭ ‬autotutela,‭ ‬a fronte di censure attinenti esclusivamente alla legittimità dell'atto impositivo ormai divenuto definitivo‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬25524‭ ‬del‭ ‬02/12/2014‭