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imposta sul valore aggiunto‭ (‬i.v.a.‭) ‬-‭ ‬territorialità dell‭'‬imposta‭ ‬-‭ ‬cessioni di beni‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26466‭ ‬del‭ ‬17/12/2014

Cessioni intracomunitarie‭ ‬-‭ ‬Non imponibilità‭ ‬-‭ ‬Condizioni‭ ‬-‭ ‬Indicazione di codice identificativo cessato‭ ‬-‭ ‬Conseguenze‭ ‬-‭ ‬Irrilevanza della mera irregolarità formale.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26466‭ ‬del‭ ‬17/12/2014


In tema di IVA,‭ ‬le cessioni intracomunitarie sono effettuate in regime di non imponibilità,‭ ‬ex art.‭ ‬50,‭ ‬commi‭ ‬1‭ ‬e‭ ‬2,‭ ‬del d.l.‭ ‬30‭ ‬agosto‭ ‬1993,‭ ‬n.‭ ‬331,‭ ‬convertito,‭ ‬con modificazioni,‭ ‬in legge‭ ‬29‭ ‬ottobre‭ ‬1993,‭ ‬n.‭ ‬427,‭ ‬così consentendo il pagamento dell'imposta nel solo Stato dell'unione Europea in cui il bene‭ ‬è destinato al consumo,‭ ‬anche nel caso in cui negli elenchi riepilogativi che gli operatori intracomunitari sono tenuti a compilare sia riportato un codice identificativo cessato del corrispondente comunitario,‭ ‬incorrendosi altrimenti nel divieto di doppia tassazione,‭ ‬atteso che si tratta di un requisito formale la cui mancata o non corretta indicazione assume specifico rilievo,‭ ‬ai fini del diniego della non imponibilità della cessione,‭ ‬esclusivamente qualora impedisca la dimostrazione certa della sussistenza dei requisiti sostanziali dell'operazione intracomunitaria.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26466‭ ‬del‭ ‬17/12/2014