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imposta sul valore aggiunto‭ (‬i.v.a.‭) ‬-‭ ‬territorialità dell‭'‬imposta‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27303‭ ‬del‭ ‬23/12/2014‭ doppia

Locazione finanziaria di mezzi di trasporto‭ ‬-‭ ‬Luogo di esecuzione della prestazione.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27303‭ ‬del‭ ‬23/12/2014‭


In tema di IVA,‭ ‬si considerano effettuate nel territorio dello Stato,‭ ‬ai sensi dell'art.‭ ‬7,‭ ‬quarto comma,‭ ‬lett.‭ ‬F‭)‬,‭ ‬del d.P.R.‭ ‬26‭ ‬ottobre‭ ‬1972‭ ‬n.‭ ‬633,‭ ‬vigente‭ "‬ratione temporis‭"‬,‭ ‬le prestazioni derivanti da contratti di locazione finanziaria di mezzi di trasporto utilizzati in Italia o in altro Stato membro:‭ ‬ciò avviene quando i veicoli sono concessi,‭ ‬come nella specie,‭ ‬da una società avente sede in Italia ad una società avente sede in ambito comunitario,‭ ‬dovendosi intendere in senso economico-aziendale il luogo di utilizzazione dei beni,‭ ‬che,‭ ‬quindi,‭ ‬coincide con quello della sede della società che ne ha la disponibilità,‭ ‬mentre sono irrilevanti gli itinerari concretamente percorsi dai veicoli.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27303‭ ‬del‭ ‬23/12/2014‭