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imposta sul valore aggiunto‭ (‬i.v.a.‭) ‬-‭ ‬Corte‭ ‬di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26852‭ ‬del‭ ‬18/12/2014‭

Regime del margine di utile di cui all'art.‭ ‬36‭ ‬del d.l.‭ ‬N.‭ ‬41‭ ‬del‭ ‬1995‭ ‬-‭ ‬Disciplina speciale in deroga a quella ordinaria‭ ‬-‭ ‬Carattere opzionale‭ ‬-‭ ‬Presupposti di fatto‭ ‬-‭ ‬Onere probatorio a carico del‭ ‬cessionario‭ ‬-‭ ‬Conseguenze in caso di incertezza probatoria.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26852‭ ‬del‭ ‬18/12/2014‭


In tema di IVA,‭ ‬il regime del margine di utile di cui all'art.‭ ‬36‭ ‬del d.l.‭ ‬23‭ ‬febbraio‭ ‬1995,‭ ‬n.‭ ‬41,‭ ‬convertito,‭ ‬con modificazioni,‭ ‬dalla legge‭ ‬22‭ ‬marzo‭ ‬1995,‭ ‬n.‭ ‬85,‭ ‬rappresentando un regime speciale,‭ ‬di carattere opzionale,‭ ‬derogatorio dell'ordinaria disciplina fiscale degli acquisti intracomunitari,‭ ‬impone al contribuente di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che ne giustificano l'applicazione.‭ ‬Ne consegue che l'assenza o il difetto di detta prova comporta l'inapplicabilità del regime impositivo‭ "‬de quo‭"‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26852‭ ‬del‭ ‬18/12/2014‭