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accertamento tributario‭ ‬-‭ ‬avviso di accertamento‭ ‬-‭ ‬notifica‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬27284‭ ‬del‭ ‬22/12/2014‭

Morte del contribuente‭ ‬-‭ ‬Notifica dell'atto impositivo agli eredi‭ ‬-‭ ‬Comunicazione ex art.‭ ‬65‭ ‬del d.P.R.‭ ‬n.‭ ‬600‭ ‬del‭ ‬1973‭ ‬-‭ ‬Omissione‭ ‬-‭ ‬Conseguenze‭ ‬-‭ ‬Fattispecie in tema di denuncia di successione presentata da uno solo dei coeredi.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬27284‭ ‬del‭ ‬22/12/2014‭


In tema di notifiche degli atti tributari,‭ ‬ai sensi dell'art.‭ ‬65,‭ ‬secondo comma,‭ ‬del d.P.R.‭ ‬29‭ ‬settembre‭ ‬1973,‭ ‬n.‭ ‬600,‭ ‬è valida la notifica di avviso di accertamento effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente presso l'ultimo domicilio del‭ "‬de cuius‭"‬,‭ ‬qualora essi non abbiano inviato idonea comunicazione all'ufficio delle imposte circa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.‭ (‬In applicazione di tale principio,‭ ‬la S.C.‭ ‬ha escluso l'idoneità della denuncia di successione presentata da uno dei coeredi ad esplicare gli effetti di cui al citato art.‭ ‬65‭ ‬in favore degli altri coeredi,‭ ‬confermando,‭ ‬quindi,‭ ‬la validità della notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nei loro confronti‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬27284‭ ‬del‭ ‬22/12/2014‭