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accertamento tributario‭ ‬-‭ ‬avviso di accertamento‭ ‬-‭ ‬notifica‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬25272‭ ‬del‭ ‬28/11/2014‭

Notifica presso il domicilio fiscale‭ ‬-‭ ‬Onere del contribuente di indicare i mutamenti del domicilio all'ufficio‭ ‬-‭ ‬Inosservanza‭ ‬-‭ ‬Conseguenze‭ ‬-‭ ‬Possibilità per l'Amministrazione di procedere alla notifica ex art.‭ ‬60,‭ ‬lett.‭ ‬E‭) ‬del d.P.R.‭ ‬n.‭ ‬600‭ ‬del‭ ‬1973‭ ‬-‭ ‬Utilizzo di altra procedura di notifica più garantista per il contribuente ex art.‭ ‬143‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.‭ ‬-‭ ‬Ammissibilità‭ ‬-‭ ‬Fattispecie.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬25272‭ ‬del‭ ‬28/11/2014


La disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni,‭ ‬sicché il mancato adempimento,‭ ‬originario o successivo,‭ ‬di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto,‭ ‬eventualmente nella forma semplificata di cui alla lett.‭ ‬E‭) ‬dell'art.‭ ‬60‭ ‬del d.P.R.‭ ‬29‭ ‬settembre‭ ‬1973,‭ ‬n.‭ ‬600.‭ ‬Tuttavia,‭ ‬essendo tale disciplina‭ ‬posta a garanzia dell'amministrazione finanziaria,‭ ‬cui non può essere addossato l'onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio,‭ ‬la sua inosservanza non comporta,‭ ‬in ogni caso,‭ ‬l'illegittimità del procedimento notificatorio quando venga seguita una procedura più garantista per il contribuente,‭ ‬come quella prevista dall'art.‭ ‬143‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.,‭ ‬mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale,‭ ‬in esito a ricerche svolte nel comune del domicilio fiscale dell'ente,‭ ‬qualora non abbia comunicato le variazioni di indirizzo utili a consentire la notificazione.‭(‬Nella specie,‭ ‬la S.C.‭ ‬ha cassato la sentenza impugnata che aveva reputato inesistente la notificazione perché eseguita in luogo diverso dalla sede sociale e applicando le forme dell'art.‭ ‬143‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.‭ ‬Nei confronti della società e non del suo legale rappresentante‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬5,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬25272‭ ‬del‭ ‬28/11/2014‭