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contenzioso tributario‭ (‬disciplina posteriore alla riforma tributaria del‭ ‬1972‭) ‬-‭ ‬procedimento‭ ‬-‭ ‬disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento‭ ‬-‭ ‬istruzione del processo‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25317‭ ‬de

Poteri del giudice tributario‭ ‬-‭ ‬Parziale infondatezza della pretesa fiscale‭ ‬-‭ ‬Valutazione sostitutiva‭ ‬-‭ ‬Quantificazione del debito fiscale‭ ‬-‭ ‬Necessità‭ ‬-‭ ‬Limiti.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25317‭ ‬del‭ ‬28/11/2014‭


Il processo tributario non‭ ‬è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato,‭ ‬ma ad una pronuncia di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio.‭ ‬Ne consegue che,‭ ‬ove il giudice tributario ravvisi la parziale infondatezza della pretesa fiscale‭ (‬e non anche l'assoluta nullità dell'atto‭)‬,‭ ‬non può limitarsi‭ ‬ad annullare l'atto impositivo che la rappresenta,‭ ‬ma‭ ‬è tenuto a quantificare la corretta pretesa dell'amministrazione,‭ ‬sia pure entro i limiti tracciati dai‭ "‬petita‭" ‬delle parti.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25317‭ ‬del‭ ‬28/11/2014‭