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imposta sul valore aggiunto‭ (‬i.v.a.‭) ‬-‭ ‬obblighi dei contribuenti‭ ‬-‭ ‬pagamento dell'imposta‭ ‬-‭ ‬rimborsi‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25764‭ ‬del‭ ‬05/12/2014‭

Eccedenza d'imposta chiesta a rimborso in sede di dichiarazione‭ ‬-‭ ‬Sospensione della procedura ex art.‭ ‬23‭ ‬del d.lgs.‭ ‬N.‭ ‬472‭ ‬del‭ ‬1997‭ ‬-‭ ‬Incidenza sul decorso del termine di prescrizione del relativo diritto di credito‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25764‭ ‬del‭ ‬05/12/2014


Nel caso di eccedenza di IVA chiesta a rimborso in sede di dichiarazione,‭ ‬la sospensione della procedura di rimborso,‭ ‬ai sensi dell'art.‭ ‬23,‭ ‬comma‭ ‬1,‭ ‬del d.lgs.‭ ‬18‭ ‬dicembre‭ ‬1997,‭ ‬n.‭ ‬472,‭ ‬non incide sul decorso del termine di prescrizione del relativo diritto di credito,‭ ‬atteso che,‭ ‬diversamente dalla sospensione e dall'interruzione della prescrizione del‭ ‬diritto al rimborso,‭ ‬non influisce sui requisiti di certezza,‭ ‬liquidità ed esigibilità del credito di rimborso,‭ ‬ma opera dal lato dell'adempimento della prestazione pecuniaria dovuta dall'amministrazione finanziaria,‭ ‬senza determinare una‭ "‬sopravvenuta inesigibilità‭" ‬del diritto di credito della controparte che,‭ ‬in mancanza di un valido atto interruttivo,‭ ‬continua a prescriversi anche durante la sospensione dell'attuazione del rapporto.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬25764‭ ‬del‭ ‬05/12/2014