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accertamento tributario‭ ‬-avviso di accertamento‭ ‬-‭ ‬notifica‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26501‭ ‬del‭ ‬17/12/2014‭

Avviso di accertamento‭ ‬-‭ ‬Notificazione a mani di persona di famiglia o addetto alla casa,‭ ‬all'ufficio o all'azienda‭ ‬-‭ ‬Nozione‭ ‬-‭ ‬Presunzione dalla relata di notifica‭ ‬-‭ ‬Prova contraria‭ ‬-‭ ‬Onere‭ ‬-‭ ‬Spettanza‭ ‬-‭ ‬Al destinatario dell'atto‭ ‬-‭ ‬Fattispecie.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26501‭ ‬del‭ ‬17/12/2014‭


In tema di procedimento di notifica di un avviso di accertamento,‭ ‬ai sensi dell'art.‭ ‬139,‭ ‬secondo comma,‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.,‭ ‬la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa,‭ ‬all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume‭ "‬iuris tantum‭" ‬dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica,‭ ‬incombendo al destinatario dell'atto,‭ ‬che contesti la validità della notificazione,‭ ‬l'onere di fornire la prova contraria.‭ (‬Nella specie,‭ ‬la S.C.‭ ‬ha ritenuto l'illegittimità della notifica effettuata a mani di persona qualificatasi come‭ "‬suocero‭"‬,‭ ‬attesa la documentata contestazione del destinatario dell'assenza di un rapporto di convivenza‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬26501‭ ‬del‭ ‬17/12/2014‭