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imposta sul reddito delle persone giuridiche‭ (‬i.r.p.e.g.‭) (‬tributi posteriori alla riforma del‭ ‬1972‭) ‬-‭ ‬determinazione‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27087‭ ‬del‭ ‬19/12/2014‭

Operazioni transfrontaliera infragruppo‭ ("‬transfer pricing‭") ‬-‭ ‬Finanziamento non oneroso erogato dalla società controllante in favore delle società controllate estere‭ ‬-‭ ‬Applicazione dell'art.‭ ‬76,‭ ‬quinto comma‭ (‬oggi art.‭ ‬110,‭ ‬settimo comma‭)‬,‭ ‬del d.P.R.‭ ‬n.‭ ‬917‭ ‬del‭ ‬1986‭ ‬-‭ ‬Condizioni‭ ‬-‭ ‬Esclusione.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27087‭ ‬del‭ ‬19/12/2014‭


La stipula di un finanziamento non oneroso erogato dalla società controllante a favore delle controllate,‭ ‬riconducibile allo schema del mutuo a titolo gratuito,‭ ‬non subisce limitazioni per il fatto che la controllante,‭ ‬residente nello Stato,‭ ‬e le società residenti in altri Paesi appartengano al medesimo gruppo societario,‭ ‬realizzando quindi una operazione infragruppo transfrontaliera,‭ ‬non contrastando la gratuità della operazione,‭ ‬che esclude la pattuizione di interessi corrispettivi dovuti dalla mutuataria,‭ ‬con la previsione dell'art.‭ ‬76,‭ ‬quinto comma‭ (‬oggi art.‭ ‬110,‭ ‬settimo comma‭)‬,‭ ‬del d.P.R.‭ ‬22‭ ‬dicembre‭ ‬1986,‭ ‬n.‭ ‬917,‭ ‬secondo cui il bene o servizio,‭ ‬rispettivamente ceduto o prestato,‭ ‬deve essere valutato secondo il criterio del‭ ‬«valore normale‭»‬ stabilito dall'art.‭ ‬9,‭ ‬terzo comma,‭ ‬del d.P.R.‭ ‬n.‭ ‬917‭ ‬del‭ ‬1986.‭ ‬Invero,‭ ‬l'applicazione della norma tributaria‭ ‬è subordinata dalla legge alla duplice condizione che dalla operazione negoziale infragruppo derivino per la società contribuente componenti‭ (‬positivi o negativi‭) ‬reddituali e che dalla applicazione del criterio del valore normale derivi un aumento del reddito imponibile‭; ‬e tali condizioni non risultano integrate nella concessione del mutuo non oneroso,‭ ‬essendo estranea a tale schema negoziale la stessa prestazione‭ ‬-‭ ‬avente ad oggetto la corresponsione‭ ‬di interessi corrispettivi‭ ‬-‭ ‬che costituisce il necessario termine di comparazione rispetto ai valore normale.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27087‭ ‬del‭ ‬19/12/2014‭