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imposta sul valore aggiunto‭ (‬i.v.a.‭) ‬-‭ ‬sanzioni‭ ‬-‭ ‬sanzioni pecuniarie‭ ‬-‭ ‬violazioni dell'obbligo di fatturazione‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27211‭ ‬del‭ ‬22/12/2014‭

Omessa o ritardata fatturazione‭ ‬-‭ ‬Natura‭ ‬-‭ ‬Violazione‭ ‬di carattere sostanziale‭ ‬-‭ ‬Fondamento‭ ‬-‭ ‬Punibilità‭ ‬-‭ ‬Versamento dell'iva‭ ‬-‭ ‬Irrilevanza.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27211‭ ‬del‭ ‬22/12/2014‭


In tema di sanzioni tributarie,‭ ‬la violazione ha carattere meramente formale‭ ‬-‭ ‬e,‭ ‬dunque,‭ ‬non‭ ‬è punibile‭ ‬ex art.‭ ‬10‭ ‬dello Statuto del contribuente‭ ‬-‭ ‬ove essa non comporti un pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e,‭ ‬al contempo,‭ ‬non incida sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.‭ ‬Ne consegue che il ritardo nella fatturazione integra una violazione sostanziale e non formale dell'art.‭ ‬21,‭ ‬quarto comma,‭ ‬del d.P.R.‭ ‬26‭ ‬ottobre‭ ‬1972,‭ ‬n.‭ ‬633,‭ ‬in quanto arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo,‭ ‬ed‭ ‬è,‭ ‬pertanto,‭ ‬punibile anche quando non determina omesso versamento dell'iva.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27211‭ ‬del‭ ‬22/12/2014‭