tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Sentenza n. 26991 del 19/12/2014 doppia
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Presenza di un solo dipendente - Rilevanza ai fini della configurabilità dell'autonoma organizzazione - Condizioni - Accertamento del giudice di merito - Contenuto. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Sentenza n. 26991 del 19/12/2014
In tema di IRAP, la presenza di un solo dipendente nell'organizzazione lavorativa costituisce valido presupposto impositivo a condizione che il giudice del merito accerti in concreto, senza alcuna presunzione o automatismo, che tale prestazione sia effettivamente idonea ad integrare, in concorso con altri fattori, "un contesto organizzativo esterno" e non un "mero ausilio" dell'attività del professionista, ed in particolare, che l'apporto di lavoro altrui, ecceda, secondo l'"id quod plerumque accidit", la mera agevolazione delle relative modalità di svolgimento dell'attività professionale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Sentenza n. 26991 del 19/12/2014