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territorialità dell'imposizione‭ (‬accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni‭) ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27079‭ ‬del‭ ‬19/12/2014

‭ Società residente in Francia - Percezione di dividendi, fonte di credito d'imposta, da società residente in Italia - Ammontare - Determinazione - Istanza - Termini di decadenza - Inapplicabilità - Prescrizione - Configurabilità. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27079 del 19/12/2014


Il diritto attribuito dall'art.‭ ‬10,‭ ‬paragrafo‭ ‬4,‭ ‬lett.‭ ‬B‭)‬,‭ ‬della Convenzione diretta ad evitare le doppie imposizioni‭ (‬stipulata a Venezia il‭ ‬5‭ ‬ottobre‭ ‬1989‭ ‬tra il Governo della Repubblica italiana e quello della Repubblica francese e ratificata e resa esecutiva dalla legge‭ ‬7‭ ‬gennaio‭ ‬1992,‭ ‬n.‭ ‬20‭) ‬ad una società residente in Francia‭ ‬-‭ ‬che riceva da una società residente in Italia dividendi,‭ ‬in sé idonei a fondare il diritto ad un credito di imposta ove percepiti da un residente in Italia‭ ‬-‭ ‬al pagamento,‭ ‬da parte del tesoro italiano,‭ ‬di un importo pari alla metà del suddetto credito d'imposta,‭ ‬diminuito della ritenuta alla fonte prevista al par.‭ ‬2‭ ‬dello stesso articolo‭ ‬10,‭ ‬non‭ ‬è soggetto né al termine di decadenza di cui all'art.‭ ‬38‭ ‬del d.P.R.‭ ‬29‭ ‬settembre‭ ‬1973,‭ ‬n.‭ ‬602,‭ ‬né a quello di cui all'art.‭ ‬21,‭ ‬comma‭ ‬2,‭ ‬del d.lgs.‭ ‬31‭ ‬dicembre‭ ‬1992,‭ ‬n.‭ ‬546,‭ ‬ma solo al termine decennale di prescrizione di cui all'art.‭ ‬2946‭ ‬cod.‭ ‬Civ.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27079‭ ‬del‭ ‬19/12/2014